Tale richiesta, tuttavia, come specificato nel comma 8 del suddetto articolo, puಠessere avanzata solo qualora la somma debba essere utilizzata per determinate tipologie di spese, ovvero:
– per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
– acquisto della prima casa per sè o per i figli, documentato con atto notarile o con altro atto ideoneo a comprovare l’acquisto.
Una terza ipotesi di motivazione che giustifica la richiesta di un anticipo del trattamento di fine rapporto, oltre a quelle previste dall’art. 2120 del codice civile, èstata introdotta dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000, che all’art.7 prevede la possibilità di chiedere un anticipo del TFR anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della legge 53/2000, e di cui agli articoli 5 e 6 della legge 53/2000. L’anticipazione in questo caso viene corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
La richiesta di anticipo del trattamento di fine rapporto èpreclusa ai lavoratori appartenenti ad aziende in fase di ristrutturazione, o riconversione aziendale a causa di crisi, come previsto dalla legge n. 675 del 1977.