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Normativa lavoro minorile

Per poter instaurare un rapporto di lavoro legittimo con un minore ènecessario che questi abbia compiuto il sedicesimo anno di età  e abbia assolto l’obbligo scolastico. Qualora si tratti di un cittadino extracomunitario, oltre ai due requisiti sopra indicati, occorre anche che il minore sia in possesso di un regolare titolo di soggiorno.

L’assunzione di un minorenne èinoltre subordinata ad una visita medica di controllo volta ad accertare l’idoneità  del soggetto allo svolgimento della specifica mansione lavorativa a cui sarà  adibito. Inoltre, fino alla maggiore età , il minore dovrà  essere sottoposto a periodiche visite mediche di controllo.


Tali visite dovranno essere effettuate dal medico competente, sempre che l’azienda sia obbligata ad averlo, oppure presso l’Asl competente o presso un medico convenzionato qualora l’azienda non sia obbligata ad avere un medico competente.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, inoltre, prima di assumere il minore il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi. Tale procedura deve essere ripetuta anche in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, questo non puಠavere una durata superiore alle otto ore giornaliere e alle quaranta ore settimanali. Inoltre, la prestazione lavorativa non puಠprotrarsi senza interruzione per pi๠di 4 ore, in quanto decorso questo periodo il lavoratore minore dovrà  godere di un riposo intermedio di almeno un’ora. àˆ invece espressamente vietato adibire i minori al lavoro notturno.

Per quanto riguarda il riposo settimanale si veda “Riposo settimanale lavoratori minorenni“.