L’accordo, che recepisce la normativa contenuta nel testo unico sull’apprendistato (decreto legislativo n.167 del 2011), prevede la possibilità di assumere apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività che rientrano nel settore turismo, con contratti che potranno durare sino a 36 mesi, elevabili in alcuni casi a 48 mesi.
► APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN EDILIZIA
In questo caso gli apprendisti saranno iscritti al fondo di assistenza sanitaria del settore turismo, con possibilità di iscriversi al fondo di previdenza complementare di categoria. La retribuzione per il primo anno sarà pari all’80% rispetto a quella prevista per il lavoratore qualificato e crescerà progressivamente nel corso degli anni successivi fino a raggiungere, al quarto anno, il 95%.
► APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
La novità pi๠rilevante di tale accordo, tuttavia, consiste nella possibilità di assumere apprendisti stagionali attraverso l’instaurazione di pi๠rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla prima data di assunzione. All’apprendista stagionale èriconosciuto il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda per l’anno successivo.
L’entrata in vigore dell’accordo èprevista per il giorno 26 aprile 2012, ovvero allo scadere del periodo transitorio previsto dalla legge.