Tali modifiche riguardano anzitutto il limite economico, in quanto èprevisto che i compensi complessivamente percepiti dal prestatore di lavoro non possano superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Sempre entro questo limite, inoltre, le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente.
Altra novità riguarda gli ambiti di attività e le categorie di prestatori. La nuova disciplina, infatti, al fine di ridurre il fenomeno del lavoro in nero, ha eliminato i limiti previsti dalla precedente normativa stabilendo che le diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto. L’unica eccezione riguarda il settore agricolo, in cui il lavoro occasionale accessorio èammesso in riferimento a qualunque tipologia di lavoro e di prestatore solo nel caso in cui l’azienda abbia un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, in caso contrario il lavoro occasionale èammesso esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti con meno di venticinque anni di età ) e solo per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale.
Per quanto riguarda i committenti pubblici, sono stati eliminati i vincoli per l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale, mentre la precedente disciplina ne limitavano il ricorso solo nei confronti di determinate tipologie di prestatori e per specifiche attività di supporto a quelle istituzionali.
Ultima novità riguarda il reddito da lavoro accessorio dei lavoratori stranieri, che verrà incluso nell’ammontare di reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.