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Novità  collegato lavoro su congedi, aspettative e permessi

Il D.Lgs. n.119 del 18 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio, rientra nei decreti attuativi della Legge 183/2010, meglio conosciuta come collegato lavoro.

Le disposizioni contenute in quest’ultimo decreto, in particolare, riordinano la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, andando quindi a modificare alcune disposizioni contenute nel Testo unico sulla maternità  e paternità  (D.Lgs. 151/2001) e nella legge per l’assistenza alla persone con handicap (L. 104/1992).


Tra le principali novità  figurano alcune modifiche alle disposizioni relative al congedo di maternità , in particolare èprevisto che in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici hanno la possibilità , fino ad ora non contemplata, di rientrare in azienda in qualunque momento dando un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, sempre che vi sia parere favorevole del medico.

[LEGGI] PERMESSI LEGGE 104

Novità  anche per quanto riguarda il congedo parentale, in quanto la nuova normativa prevede che i lavoratori con un figlio minore affetto da handicap grave possono richiedere, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, un allungamento del congedo parentale fino a tre anni, purchè il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a meno che anche in tal caso i medici richiedano la presenza dei genitori.

Il decreto modifica anche alcune disposizioni relative al congedo per l’assistenza di soggetti portatori di handicap, in particolare riconosce al dipendente il diritto di prestare assistenza nei confronti di pi๠persone che versano in tale condizione, purchè si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non pi๠entro il secondo grado) o entro il secondo grado (e non pi๠entro il terzo grado) e sempre che i genitori o il coniuge della persona potatrice di handicap abbiano compiuto i 65 anni di età  oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

[LEGGI] PERMESSI RETRIBUITI

Il decreto prevede inoltre che se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo in cui risiede il lavoratore, quest’ultimo dovrà  necessariamente provare, attraverso un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, di averlo effettivamente raggiunto.

Modifiche riguardano anche i congedi straordinari concessi ai dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca. In questo caso, infatti, il periodo di aspettativa èstato esteso a tutto il personale “contrattualizzato”, prevedendo inoltre che nel caso in cui il dipendente dovesse dimettersi nei due anni successivi al concorso sarà  tenuto a rimborsare all’amministrazione la retribuzione percepita durante il periodo di aspettativa.