Le novità introdotte da questa nuova legge in materia di lavoro sono diverse e interessano pi๠categorie di lavoratori, a partire dall’abbassamento dell’età per poter sottoscrivere un contratto di apprendistato, che passa a 15 anni dai 16 precedentemente richiesti, pur sussistendo l’obbligo di istruzione.
Alcune variazioni, inoltre, sono state apportate alle procedure adottate nelle controversie di lavoro: la conciliazione non èpi๠obbligatoria, tuttavia sono stati introdotti strumenti alternativi rispetto al ricorso al giudice del lavoro. Tra questi figura l’arbitrato, a cui si puಠfar ricorso per liti relative al rapporto di lavoro, escluso il licenziamento, sorte al termine del periodo di prova o dopo 30 giorni dall’assunzione.
Per quanto riguarda il licenziamento, invece, l’articolo 32 ha apportato alcune modifiche alle procedure e ai termini per l’impugnazione di un licenziamento individuale. Il termine, in particolare, sarà di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione delle motivazioni, l’impugnazione potrà avvenire in forma scritta, anche con il supporto di un sindacato e non sarà considerata efficace se, entro 270 giorni, non sarà effettuato il deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale o se entro lo stesso termine non sarà inoltrata richiesta di conciliazione e arbitrato.
La nuova legge, inoltre, prevede un inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che non assumo in maniera regolare i propri dipendenti; ribadisce che le pubbliche amministrazioni devono garantire pari opportunità agli individui senza discriminazione di sesso, di razza o di religione; include tra gli intermediari autorizzati alla ricerca del lavoro anche gli enti bilaterali e i gestori di siti internet, a condizione che svolgano l’attività senza fini di lucro.