Riguardo a quest’ultima ipotesi, in particolare, la modifica alla normativa vigente prevede che il lavoratore dipendente che intende assistere un familiare portatore di handicap che si trova ad una distanza di almeno 150 km dal luogo in cui il lavoratore stesso risiede, dovrà provare di aver percorso il tragitto per fornire assistenza al familiare, esibendo i relativi titoli di viaggio o altro tipo di documentazione idonea a fornire prova del tragitto percorso.
Sempre sul fronte dei congedi parentali, inoltre, èprevisto che la madre lavoratrice o il padre lavoratore abbiano diritto per ogni figlio portatore di disabilità grave a tre anni di permessi retribuiti da usufruire entro il compimento degli otto anni del bambino, a meno che questo non sia ospitato presso strutture specializzate.
E’ stato inoltre stabilito che la possibilità di assistere un parente o un affine, entro secondo grado di parentela, viene riconosciuta al lavoratore solo nel caso in cui il coniuge o il genitore di questi abbiano compiuto 65 anni di età o siano affetti da patologie gravi o invalidanti o siano deceduti.
Altra modifica alla normativa vigente èstata apportata in materia di congedo di maternità e interruzione della gravidanza, in particolare all’ipotesi in cui una lavoratrice subisce l’interruzione della gravidanza, sia spontanea che terapeutica, dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione. In questo caso, infatti, le viene riconosciuta la possibilità di tornare a lavoro e di chiedere il ritorno in servizio anticipato, anzichèdi fruire dell’intero congedo di maternità .