► CONTRATTO DI SOMMINISTAZIONE PRE-RIFORMA
Tra le novità contenute nel suddetto decreto figura in primo luogo la nuova definizione di contratto di somministrazione di lavoro, definito come “il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20“.
Altre modifiche riguardano le sanzioni applicate nel caso in cui venga previsto un trattamento economico inferiore a quello previsto per i dipendenti di pari livello e che svolgono le medesime sanzioni. In questo caso la sanzione, sia per il somministratore che per l’utilizzatore, ècompresa tra 250 e 1250 euro, mentre èprevista una sanzione penale (consistente nell’arresto per un periodo non superiore ad un anno e in un’ammenda di ammontare compreso tra 2.500 e 6.000 euro) a carico di chi percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore, fatta eccezione per le ipotesi contemplate dal comma 2 dell’articolo 11.
► APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Il suddetto decreto prevede poi una deroga alla norma che prevede l’utilizzo della somministrazione di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel caso in cui si tratti di soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola da almeno sei mesi, di soggetti percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi oppure di lavoratori definiti svantaggiati.
E’ stato inoltre introdotto l’obbligo di informazione dei posti vaganti, in forza del quale i lavoratori dipendenti dal somministratore devono essere informati dall’utilizzatore, anche mediante avviso generale affisso presso i locali dell’azienda, dei posti vacanti presso quest’ultimo, affinchè possano aspirare a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.