Dopo aver avviato una nuova attività lavorativa e in altri casi, èpossibile che non spetti pi๠l’assegno di disoccupazione. Dopo aver dato informazione riguardo il calcolo dell’assegno, ecco alcune altre notizie fornite dall’INPS su nuove attività lavorative in corso di prestazione e motivi di decadenza della disoccupazione.Â
NUOVA ATTIVITà€ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI èsospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende  ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI puಠsvolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchèla stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività , dichiarando altresଠil reddito annuo che prevede di trarre dall’attività .
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione èridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, puಠfarlo attraverso nuova dichiarazione “a montanteâ€, cioècomprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA DALL’INDENNITà€
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità , se non si opta per l’indennità ;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità .