Il testo provvisorio, in particolare, prevede che per poter svolgere questa professione bisognerà iscriversi in un apposito registro istituito presso l’Agenzia del Territorio. L’iscrizione potrà riguardare sia una persona fisica che una società . Sarà inoltre necessario essere in possesso almeno del diploma di maturità e seguire un apposito corso di formazione.
Secondo la nuova normativa, inoltre, l’amministratore di condominio resterà in carica due anni e potrà essere licenziato prima della fine del mandato qualora abbia commesso gravi irregolarità fiscali oppure abbia omesso di aprire il conto corrente condominiale. Cambiano anche le regole per la sua revoca, in quanto basterà la firma di un solo condomino per chiedere la convocazione dell’assemblea per la revoca dell’amministratore considerato infedele.
E’ inoltre preclusa all’amministratore la possibilità di accedere all’interno dei singoli appartamenti per verificare se siano state poste in essere delle modifiche capaci di mettere in pericolo la sicurezza dell’edificio.
Infine, qualora l’assemblea dei condomini ne faccia esplicita richiesta, l’amministratore di condominio dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dal suo operato. Tale premio assicurativo verrà caricato sul bilancio condominiale.