Scattano dal 10 luglio i nuovi voucher lavoro per famiglie e micro imprese fino a cinque dipendenti, mentre per le aziende saranno attivati i nuovi contratti di prestazione occasionale PrestO come confermato dalla nuova normativa sul lavoro accessorio della legge di conversione del dl 50/2017.
E per il 10 luglio èprevisto il debutto informativo sulla piattaforme INPSÂ per regolare i nuovi voucher.
Come anticipato qualche tempo fa, i nuovi voucher prevedono delle normative comuni per famiglie e imprese. Il tetto previsto èpari a 5mila euro annui per ogni lavoratore: di questa cifra, 2500 euro possono arrivare dallo stesso datore di lavoro. Esiste lo stesso limite anche per le imprese.
La piattaforma telematica INPS viene predisposta perchè siano assicurate queste regole anche perchè sono previsti controlli per i datori di lavoro che annullano troppo spesso prestazioni di lavoro occasionale già dichiarate e controlli incrociati con i lavoratori che dovranno confermare di aver svolto il lavoro.
Due, le diverse tipologie di lavoro accessorio:
Le famiglie e micro-imprese potranno utilizzare un “libretto famiglia†con i voucher elettronici del valore di 10 euro netti che offrono la possibilità di poter retribuire piccoli lavori domestici coe giardinaggio, pulizia o manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità , insegnamento privato. Il costo per il datore di lavoro èpari a 12 euro con contributi per un’ora pagata 10 euro pari a 1,65 euro alla gestione separata INPS e 0,25 euro all’INAIL.
Le aziende possono invece utilizzare PrestO, il contratto di prestazione occasionale con retribuzione minima oraria pari a 9 euro netti, che per il datore di lavoro equivale a un costo di 12,37 euro.
Il lavoro agricolo occasionale puಠessere rivolto solo a pensionati di vecchiaia e invalidità , giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, REI (Reddito di Inclusione), o altre prestazioni di sostegno del reddito. Anche in questo caso lavoratore non deve essere stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.