A stabilirlo èl’art. 7 della legge n.300 del 20 maggio 1970, secondo cui “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puಠessere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti“.
Il codice disciplinare, dunque, deve contenere l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, nonchèl’indicazione delle procedure di contestazione delle stesse in base a quanto stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
L’obbligo di affissione del codice disciplinare non puಠessere sostituito da altra modalità di comunicazione, quale ad esempio la consegna a mano del codice ai vari dipendenti al momento dell’assunzione. Nel caso in cui l’impresa ha pi๠sedi o unità produttive, il codice disciplinare deve essere affisso in ciascuna di queste.
A riguardo, inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20733 del 3 ottobre 2007 ha stabilito che l’obbligo del datore di lavoro di affiggere il codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i lavoratori non deve essere inteso solo in senso teorico, intendendo per tale un locale non chiuso e a cui tutti i dipendenti possono avere accesso, ma anche in senso effettivo, nel senso che tale locale deve essere tappa obbligata di ciascun dipendente.