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Obbligo comunicazione periodi cuscinetto

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La circolare numero 35 del 29 agosto ha fornito una serie di chiarimenti per quanto riguarda la serie di modifiche che sono state apportate all’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001. In particolare èstato spiegato come funzionerà  il sistema di comunicazione dei periodo cuscinetto, che sono previsti al comma 2 dello stesso articolo di legge.

Da ricordare èche questi periodi cuscinetto, ossia i periodi di stacco tra un contratto ed un altro, saranno applicati anche nei contratti a termine che sono inquadrati con la terminologia di “acausali”. In base a questo comma di legge, nonostante poi la vera regolamentazione dipenderà  dai contatti collettivi nazionali che verrano stipulati e che potranno prevedere delle norme diverse, si impone che un contratto acausale abbia una durata massima di dodici mesi e cinquanta giorni.

Una volta che saranno superati questi termini, il contratto si trasformerà  automaticamente in un contratto tipico, definibile anche “normale”, in contrasto con la definizione di acausale. Entrerà  quindi in vigore un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il nuovo comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 ha anche apportato delle modifiche sostanziali ai periodi di stacco tra i vari contratti, infatti gli intervalli tra due contratti a tempo determinato vengono riportati a dieci e venti giorni. Tutto dipenderà  infatti dalla durata del precedente contratto, ossia quello appena scaduto. Saranno infatti diversi i tempi di stacco se il primo contratto aveva una durata inferiore ai sei mesi o se aveva una durata superiore.

La norma prevede perಠche per tutti i contratti a termine che sono stati stipulati a partire dal 28 giugno 2013, giorno che coincide proprio con la data di entrata in vigore del decreto legge n. 76/2013, sia sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni; non importa infatti se il precedente rapporto a tempo determinato sia sorta prima di tale data. 

I casi di legge in cui non èprevisto il rispetto delle norme èprevisto nel caso in cui ci si trovi di fronte a:

  • lavoratori impiegati nelle attività  stagionali regolati dal D.P.R. n. 1525/1963;
  • tutte le ipotesi che vengono individuate e regolate dai contratti collettivi, anche se stipulati a livello aziendale