La circolare numero 35 del 29 agosto ha fornito una serie di chiarimenti per quanto riguarda la serie di modifiche che sono state apportate all’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001. In particolare èstato spiegato come funzionerà il sistema di comunicazione dei periodo cuscinetto, che sono previsti al comma 2 dello stesso articolo di legge.
Da ricordare èche questi periodi cuscinetto, ossia i periodi di stacco tra un contratto ed un altro, saranno applicati anche nei contratti a termine che sono inquadrati con la terminologia di “acausaliâ€. In base a questo comma di legge, nonostante poi la vera regolamentazione dipenderà dai contatti collettivi nazionali che verrano stipulati e che potranno prevedere delle norme diverse, si impone che un contratto acausale abbia una durata massima di dodici mesi e cinquanta giorni.
Una volta che saranno superati questi termini, il contratto si trasformerà automaticamente in un contratto tipico, definibile anche “normaleâ€, in contrasto con la definizione di acausale. Entrerà quindi in vigore un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il nuovo comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 ha anche apportato delle modifiche sostanziali ai periodi di stacco tra i vari contratti, infatti gli intervalli tra due contratti a tempo determinato vengono riportati a dieci e venti giorni. Tutto dipenderà infatti dalla durata del precedente contratto, ossia quello appena scaduto. Saranno infatti diversi i tempi di stacco se il primo contratto aveva una durata inferiore ai sei mesi o se aveva una durata superiore.
La norma prevede perಠche per tutti i contratti a termine che sono stati stipulati a partire dal 28 giugno 2013, giorno che coincide proprio con la data di entrata in vigore del decreto legge n. 76/2013, sia sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni; non importa infatti se il precedente rapporto a tempo determinato sia sorta prima di tale data.Â
I casi di legge in cui non èprevisto il rispetto delle norme èprevisto nel caso in cui ci si trovi di fronte a:
- lavoratori impiegati nelle attività stagionali regolati dal D.P.R. n. 1525/1963;
- tutte le ipotesi che vengono individuate e regolate dai contratti collettivi, anche se stipulati a livello aziendale