In particolare, per quanto riguarda l’informazione, l’art.36 del suddetto decreto stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su diversi temi, il cui contenuto deve essere facilmente comprensibile per consentire loro di acquisire correttamente le relative conoscenze.
In particolare, l’imprenditore deve informare i lavoratori:
– sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alle attività di impresa in generale;
– sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
– sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza e sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonchè sul nominativo del medico competente;
– sui rischi specifici a cui èsposto in relazione all’attività svolta;
– sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali riguardanti i rischi specifici;
– sui pericoli connessi all’utilizzo di sostanze pericolose;
– sulle misure e sulle attività di prevenzione e di protezione adottate.
Per quanto riguarda l’obbligo di formazione, invece, questo èprevisto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, secondo il quale il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente in merito a:
– i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti presenti all’interno dell’azienda, organi di vigilanza e organi di controllo;
– i rischi, i possibili danni e le misure di prevenzione e protezione;
– i rischi specifici relativi alle mansioni svolte.
Tale formazione deve avvenire al momento della costituzione del rapporto di lavoro, dal trasferimento o cambiamento delle mansioni oppure dall’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie o dall’utilizzo di nuove sostanze pericolose.