► INFORTUNIO SUL LAVORO E IMPRUDENZA DEL DIPENDENTE
Ne deriva quindi che a partire dal 1° luglio 2012, a meno che nel frattempo non venga elaborato il decreto Interministeriale contenete le procedure standardizzate, anche le aziende che occupano meno di 10 lavoratori dovranno dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che dovrà essere elaborato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 28 e 29 del Testo Unico.
► MEDICO COMPETENTE COMPITI E RESPONSABILITà€
Tale documento, ricordiamo, dovrà essere redatto dal datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al medico competente, se presente, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tale documento deve necessariamente contenere: una relazione in merito ai rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con specifica indicazione dei criteri adottati per tale valutazione; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; le misure adottate al fine di garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza; l’indicazione dei nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio; l’indicazione delle mansioni in relazione alle quali i lavoratori risultano esposti a determinati rischi che richiedono specifica capacità professionale, esperienza e formazione.