La Corte di Cassazione si èpronunciata a fine agosto su un tema molto particolare, ma che farà da giurisprudenza per altri casi che potranno verificarsi nel mondo del lavoro. La Suprema Corte ha infatti stabilito tramite la sentenza numero 19579 dello scorso 26 agosto 2013, che il lavoratore ha il diritto di venire rimborsato per le spese di lavaggio della divisa da lavoro.
I giudici hanno infatti dato ragione ai lavoratori, riconoscendo loro il diritto a venire rimborsati per tutte le spese che hanno sostenuto per il lavaggio della divisa, nel caso in cui il datore di lavoro imponga a tutto l’organico aziendale di mantenere la divisa sempre in ordine e priva di qualsiasi macchia o difetto.
Inizialmente la sentenza del Tribunale di primo grado si era espressa negativamente in merito a questa causa legale e aveva deciso di rigettare in toto le domande poste dai lavoratori che avevano chiesto alla propria datrice di lavoro il rimborso delle spese mensili che gli stessi dipendenti dovevano sostenere per provvedere al lavaggio delle loro divise adibite per il servizio mensa.
La cifra da rimborsare era stata quantificata nella misura di 50 euro mensili, che i dipendenti spendevano di tasca propria per provvedere alle spese di pulizia. I lavoratori hanno deciso perಠdi ricorrere alla Corte di Appello ritenendo che il Tribunale di primo grado non si fosse particolarmente applicato alla questione e non avesse provveduto a valutare un particolare articolo del contratto collettivo di lavoro nazionale del settore turismo pubblici esercizi, nel dettaglio il numero  124. Secondo i legali che rappresentavano i lavoratori, i giudici di primo grado non avevano nemmeno considerato gli obblighi contrattuali assunti dalla società datrice.
La Corte di Appello aveva quindi dato ragione al gruppo di lavoratori, accertando e verificando che tra le pagine del contratto di appalto stipulato tra l’azienda e la RAI per il servizio mensa, la prima si era accordata e si era obbligata a dotare il proprio personale di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite.
La società ha quindi provveduto a ricorrere in Cassazione che ha confermato la sentenza di appello riconoscendo che gli obblighi dell’azienda erano chiaramente specificati nel contratto e che quindi era loro compito provvedere a sostenere le spese di lavaggio delle divise. La società èstata quindi condannata a risarcire il danno ai sensi dell’art. 1218 c.c..