Nuova sentenza della Corte di Cassazione in materia di lavoro lo scorso 10 settembre. Le motivazioni della decisione sono emerse solamente questa settimana. I giudici della Suprema Corte hanno risolto una situazione inerente l’omissione del versamento delle ritenute Inps da parte di un datore di lavoro.
In particolare la sentenza nr. 37130 ha affermato che la responsabilità penale pende sulla testa del datore di lavoro nel caso in cui si sia verificato un caso di omissione del versamento delle ritenute previdenziali. Stesso discorso per quanto riguarda il mancato versamento delle ritenute assistenziali sulle retribuzioni erogate ai lavoratori. Non conta infatti se il datore di lavoro si ècurato di affidare il compito ad un suo stretto collaboratore. La responsabilità rimane sempre e comunque del datore di lavoro e di conseguenza tutte le implicazioni penali saranno a lui dirette.
La Cassazione si ètrovata infatti di fronte al caso di un datore di lavoro che era già stato condannato sia dal Tribunale di primo grado, sia dalla Corte d’Appello. I primi due collegi giudicanti hanno condannato il datore per il reato relativo agli articoli 81, comma 2 del Codice Penale e l’articolo 2 del decreto legge n. 463 del 1983.
Questi articoli sono inerenti proprio al reato di omissione di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti. Il datore ha infatti mancato di versare tali ritenute nel periodo tra il novembre 2006 e il gennaio 2008 per un importo complessivo di € 6.209.
Il datore ha ritenuto ingiusta la sentenza delle prime due corti e ha deciso di ricorrere al giudizio della Corte di Cassazione, lamentandosi del difetto del dolo e dichiarando che egli aveva fatto tutto il possibile per adempiere a tale obbligo. Era inoltre pervenuta una diffida di pagamento da parte dell’ente e lo stesso datore aveva richiesta una rateizzazione per poter soddisfare le richieste dell’istituto nazionale per la previdenza sociale.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione il conferimento dell’incarico a un terzo per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per il reato, incombendo sullo stesso l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo.
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