La Corte d’Appello, in particolare, con la sentenza in esame aveva chiesto il reintegro sul posto di lavoro del lavoratore licenziato per aver fatto delle avances nei confronti di un’inquilina dello stabile in cui stava svolgendo la sua prestazione lavorativa, dopo che le accuse mosse nei confronti del lavoratore erano state ridimensionate dalla testimonianza della stessa donna.
L’inquilina del palazzo, infatti, aveva ammesso di aver denunciato il fatto soprattutto perchè spaventata da alcune notizie di cronaca, ammettendo che le avances del lavoratore non erano state eccessivamente opprimenti ed insistenti.
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La Corte di Cassazione, in particolare, ha puntato il dito sulla motivazione posta dalla Corte d’Appello a sostegno della sua decisione, in quanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto ingiustificato il licenziamento intimato dalla società nei confronti del lavoratore poichèil fatto che ha causato il licenziamento non ha provocato il venir meno del vincolo fiduciario esistente tra le parti. I giudici hanno quindi consigliato al datore di lavoro di adibire il dipendente a mansioni di squadra o comunque diverse dalla manutenzione di ascensori in palazzi destinati ad uso abitativo.
La Suprema Corte ha infatti ricordato che in tema di licenziamento per giustificato motivo il giudice gode di un’ampia discrezionalità , tuttavia la decisione deve essere sempre supportata da un ragionamento logico che tenga conto dei fenomeni socio-economici e dei principi generali dell’ordinamento. Gli ermellini hanno inoltre sottolineato che l’assetto organizzativo dell’impresa èinsindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non puಠin alcun caso imporre modifiche delle scelte organizzative.