Tuttavia, nel caso in cui le ferie non siano state godute entro tale termine a causa della malattia del lavoratore, questi ha diritto a ricevere un’indennità sostitutiva.
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n.11462 del 9 luglio 2012, con la quale èstata accolta la richiesta di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento di un’indennità sostituiva per le ferie non godute a causa di una lunga assenza per malattia, protrattasi dal 3 gennaio 2002 fino al 10 luglio 2002.
A sostegno della sua decisione, la Suprema Corte ha anzitutto richiamato l’art.36 della Costituzione, secondo cui il diritto alle ferie èirrinunciabile, aggiungendo poi che, sebbene la norma nazionale possa stabilire dei limiti temporali per la fruizione delle ferie maturate, non deve essere escluso il diritto all’indennità finanziaria sostituiva quando i dipendenti sono in congedo per malattia.
A fronte di tale sentenza, dunque, si aggiunge un’ulteriore ipotesi di monetizzazione delle ferie non godute a quella già prevista dalla normativa vigente, che prevede la possibilità di pagare le ferie non godute dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia trascorso il termine di prescrizione delle stesse.