A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21160/2010, pronunciata a seguito della richiesta proveniente da parte di un addetto al casello autostradale, che ha chiesto al Tribunale di accertare che il suo rapporto di lavoro a tempo parziale si era concretamente svolto secondo orari che superavano i limiti fissati dal contratto collettivo.
Il Tribunale ha in parte accolto la domanda avanzata dal lavoratore mentre la Corte d’Appello ha dichiarato la sussistenza del rapporto a tempo pieno in quanto dalla documentazione risultava che il lavoratore aveva prestato con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o addirittura superiori, all’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La società datrice di lavoro, dunque, si èrivolta alla Corte di Cassazione, dichiarando che lo svolgimento di un orario superiore a quello previsto dal contratto non poteva determinare un rapporto di lavoro a tempo pieno perchè nel contratto stipulato dalle parti non erano presenti i caratteristici elementi distintivi proprio del rapporto di lavoro a tempo pieno.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato la richiesta della società datrice di lavoro e ha accolto l’orientamento della Corte d’Appello, stabilendo che in relazione a quelli che sono i diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non èdecisivo il negozio costitutivo del rapporto ma il rapporto nella sua concreta attuazione.