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Partite Iva dopo l’entrata in vigore della riforma del lavoro

Con l’entrata in vigore della riforma Fornero (legge n. 92/12), cambiano le regole per le collaborazioni tra aziende e soggetti titolari di partita Iva.

In virt๠di tale riforma, in particolare, la prestazione lavorativa resa da un soggetto titolare di partita Iva si presume come collaborazione coordinata e continuativa quando si verificano almeno due delle seguenti condizioni: durata complessiva della collaborazione superiore a 8 mesi nell’anno solare; corrispettivo, anche se fatturato a pi๠soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, pari a pi๠dell’80% dei corrispettivi del collaboratore nell’arco di due anni; postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.


Esistono perಠdelle eccezioni. La nuova disciplina, infatti, non si applica ad alcune categorie di soggetti, ovvero: ai titolari di partita IVA che prestano la loro attività  lavorativa a fronte di competenze teoriche di grado elevato, ovvero di capacità  tecniche e pratiche acquisite mediante significativi percorsi formativi; ai titolati di partita Iva aventi un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore ad 1,25 volte il minimale per i contributi di artigiani e di commercianti (18.663 euro per il 2012); ai professionisti con partita IVA che svolgono prestazioni lavorative nell’esercizio di attività  professionali per le quali sono iscritti ad un ordine professionale, ad un registro, albo o elenco professionale qualificato.

Qualora si riesca ad accertare che si tratta di una falsa partita Iva il lavoratore ha diritto ad ottenere dal committente un risarcimento pari agli oneri contributivi sostenuti nel periodo durante il quale ha avuto luogo la collaborazione, inoltre il contratto viene trasformato in co.co.pro. con partita IVA quando èpresente un progetto oppure in contratto a tempo indeterminato se il progetto non èpresente oppure qualora le mansioni svolte siano analoghe a quelle svolte dai lavoratori dipendenti.