La nuova normativa, ricordiamo, prevede che in caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato debba intercorrere una pausa non inferiore a 90 giorni (dai precedenti 20 giorni), oppure di 60 giorni (dai precedenti 10) in caso di contratti fino a sei mesi.
Sono previsti intervalli ridotti, da 20 a 30 giorni, per contratti legati all’avvio di una nuova attività , al lancio di un prodotti e servizi innovativi, all’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, alla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo oppure al rinnovo o alla proroga di una commessa consistente. Tali intervalli ridotti sono inoltre ammessi in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi๠rappresentative sul piano nazionale.
Tornando alla circolare, in particolare, questa stabilisce che gli accordi interconfederali o di categoria possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all’avvio di una nuova attività , al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, ecc. In tali casi la contrattazione èsollecitata a regolamentare tali fattispecie attraverso un’iniziativa di carattere sostituivo del ministero, il quale puಠsempre agire in via amministrativa con apposito decreto. La Riforma del Lavoro prevede infatti che, in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, il ministero del Lavoro, una volta trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali, provvede ad individuare le specifiche condizioni in cui operano le riduzioni delle pause fra contratti a termine.