Una circolare Inps ha chiarito la serie di riforme che hanno interessato le pensioni di inabilità . In particolare il comunicato dell’istituto nazionale per la previdenza sociale ha specificato le modifiche che sono state introdotte attraverso la legge di stabilità 2013.
La circolare Inps n.140 del 2013 si èconcentrata sul caso dei soggetti che hanno una contribuzione accreditata in due o pi๠forme assicurative. Le modifiche sono state apportate con la legge di stabilità promulgata negli scorsi mesi dell’anno, ma solo adesso l’Inps si èoccupato di chiarire una serie di dubbi emersi dalla lettura e dall’analisi del testo e delle norme.
La modifica della disciplina apportata dalla legge di stabilità si èconcentrata in particolare sui casi di contribuente iscritti a due o pi๠forme assicurative inerenti:
- invalidità
- vecchiaia
- superstiti
La riforma interessa quindi:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi
- iscritti alla gestione separata
In questi casi la circolare Inps ha specificato che lapensione di inabilità sarà liquidata, tenendo in considerazione tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano maturato i richiesti requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una delle suddette gestioni.
Nel rispetto di questa norma, ciಠimpone che la liquidazione della pensione di inabilità potrà avvenire solo tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile del soggetto richiedente il trattamento.
Come detto, i soggetti interessati a questa riforma della disciplina saranno tutti coloro che sono iscritti a due o pi๠forme assicurative specificatamente regolate da parte della stessa norma contenuta all’interno della legge di stabilità 2013.
I soggetti che rientrano nella nuova riforma sono tutti coloro che hanno presentato e presenteranno domanda di pensione di inabilità a partire dal primo giorno dell’anno in corso, ovvero dal 1 gennaio 2013. Un caso di eccezione èquello delle domande presentate in attività di servizio dai dipendenti pubblici, ovvero nel caso in cui la domanda di pensione di invalidità sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti pubblici che sono iscritti nella sezione Gestione dei Dipendenti Pubblici dal momento della cessazione dal servizio avvenuta successivamente alla data del 1 gennaio 2013.