Se un lavoratore èstato assunto con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, ad esempio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per 12 mesi. Se si ammala dopo aver già lavorato per sei mesi, tuttavia, avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro solo per i restanti sei mesi.
In altre parole, dunque, il rapporto di lavoro cessa in ogni caso alla scadenza del contratto stesso.
Ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondere nel corso del periodo massimo retribuibile occorre rispettare la proporzione fissata per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero:
– 9 mesi su 18, ossia la metà del periodo massimo retribuibile, sono retribuiti per intero;
– 3 mesi su 18, cioèun sesto del periodo massimo retribuibile, sono retribuiti al 90%;
– 6 mesi su 18, ossia due sesti del periodo massimo retribuibile, sono retribuiti al 50%.
[LEGGI] LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO
Un esempio puಠchiarire meglio il meccanismo. Un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha lavorato nei dodici mesi antecedenti la malattia, che ha lavorato nell’ambito del nuovo contratto per un periodo di tempo pari a sei mesi e che si assenta per 120 giorni avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile pari a 6 mesi. Di questi se mesi 90 giorni saranno retribuiti al 90%, 30 giorni saranno retribuiti al 90% e 60 giorni saranno retribuiti al 50%. L’assenza di 120 giorni sarà quindi retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre per i restanti 90 giorni la retribuzione sarà pari al 90%.