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Periodo di comporto contratto a tempo determinato

Le regole relative al calcolo del periodo di comporto sono diverse nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, infatti, la durata del periodo di comporto non puಠsuperare quella del contratto stesso e in ogni caso non puಠessere superiore a quella prevista per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Se un lavoratore èstato assunto con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, ad esempio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per 12 mesi. Se si ammala dopo aver già  lavorato per sei mesi, tuttavia, avrà  diritto alla conservazione del posto di lavoro solo per i restanti sei mesi.


In altre parole, dunque, il rapporto di lavoro cessa in ogni caso alla scadenza del contratto stesso.

Ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondere nel corso del periodo massimo retribuibile occorre rispettare la proporzione fissata per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero:
– 9 mesi su 18, ossia la metà  del periodo massimo retribuibile, sono retribuiti per intero;
– 3 mesi su 18, cioèun sesto del periodo massimo retribuibile, sono retribuiti al 90%;
– 6 mesi su 18, ossia due sesti del periodo massimo retribuibile, sono retribuiti al 50%.

[LEGGI] LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

Un esempio puಠchiarire meglio il meccanismo. Un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha lavorato nei dodici mesi antecedenti la malattia, che ha lavorato nell’ambito del nuovo contratto per un periodo di tempo pari a sei mesi e che si assenta per 120 giorni avrà  diritto ad un periodo massimo retribuibile pari a 6 mesi. Di questi se mesi 90 giorni saranno retribuiti al 90%, 30 giorni saranno retribuiti al 90% e 60 giorni saranno retribuiti al 50%. L’assenza di 120 giorni sarà  quindi retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre per i restanti 90 giorni la retribuzione sarà  pari al 90%.