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Permessi ex festività 

Le disposizioni contrattuali vigenti prevedono per i lavoratori un numero annuo di permessi giornalieri retribuiti che corrispondono a giorni non pi๠considerati festività .

Nell’arco di ogni anno i giorni di permesso ex festività  sono cinque: il 19 marzo (San Giuseppe), il 13 maggio (Ascensione), il 3 giugno (Corpus Domini), il 29 giugno (Santi Pietro e Paolo) e il 4 novembre (Unità  Nazionale).


Il CCNL, in particolare, prevede che i permessi possano essere fruiti dal lavoratore nel periodo compreso tra il 14 gennaio e il 16 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il lavoratore non ne usufruisca ha diritto a riceverne la monetizzazione, ossia un importo pari a quello ricevuto per ogni giornata di lavoro per ciascuno dei permessi non utilizzati.

Il diritto ad usufruire di questi permessi o a riceverne la monetizzazione sussiste solo qualora le festività  cadano in un giorno in cui èprevista la prestazione lavorativa e in cui il lavoratore o la lavoratrice abbia diritto all’intero trattamento economico.

In questi giorni, dunque, per il lavoratore èpreferibile evitare di effettuare ogni tipo di assenza non retribuita, come permessi non retribuiti, aspettative e scioperi, al fine di evitare di dover subire oltre alla mancata retribuzione anche la perdita di un giorno di ferie.