Anche il legislatore ha cercato di favorire il ricorso alle donazioni (rapide e sicure) stabilendo il diritto ad un permesso di ventiquattro ore a favore di tutti i lavoratori dipendenti. In altre parole, il donante ha diritto (previo avviso) a non presentarsi sul posto di lavoro per l’intera giornata in cui si svolge il prelievo, sia che sia destinato alla trasfusione, sia che serva per la produzione dei cosiddetti emo-derivati.
La legge stabilisce che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere comunque la normale retribuzione al dipendente, che verrà poi risarcita dall’INPS. Inoltre, il giorno di permesso verrà computato a tutti gli effetti per il calcolo del TFR e dell’anzianità lavorativa.
Per vantare questo diritto, èperಠstabilito che il centro di raccolta emetta un certificato che attesti l’avvenuta donazione. àˆ inoltre richiesto che la quantità donata di plasma sia pari almeno a 250 grammi.
àˆ poi prevista una regola particolare nell’ipotesi che, per qualunque motivo, il prelievo del sangue alla fine non si èpotuto svolgere oppure èstato eseguito per una soglia quantitativa minore di quella indicata: in questo caso, il centro di raccolta attesta l’accaduto e il permesso concesso al lavoratore coincide con il tempo strettamente necessario per compiere queste procedure.
Regole analoghe, ma con permessi di durata superiore, sono infine previste per la cessione del midollo osseo, il cui impegno fisico per il donante èmolto pi๠elevato.