Home » Preavviso contratto di apprendistato

Preavviso contratto di apprendistato

In tema di preavviso per il contratto di apprendistato valgono le stesse regole previste per il contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato. In altre parole, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la parte che decide di recedere deve fornire all’altra parte un periodo di preavviso la cui durata èstabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Ad esempio, quindi, in caso di contratto di apprendistato nel settore del commercio o in quello dei metalmeccanici artigiani occorre far riferimento rispettivamente alla durata del preavviso nel contratto del commercio e alle norme in tema di preavviso del contratto metalmeccanici artigiani conflavoro. Questo sempre che il contratto collettivo nazionale non preveda regole ad hoc per il preavviso nel contratto di apprendistato.


Anche nel caso degli apprendisti esistono delle deroghe all’obbligo del preavviso. Anzitutto èriconosciuta alla parte recedente la possibilità  di non fornire il periodo di preavviso e di corrispondere al posto di questo un’indennità  di mancato preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta o che sarebbe stata ricevuta se il lavoratore avesse continuato a svolgere la sua prestazione lavorativa per un periodo pari a quello previsto per il preavviso. Il preavviso, inoltre, non èdovuto in caso di recesso per giusta causa, per scadenza del contratto, durante il periodo di prova e in caso di risoluzione consensuale.

Vi sono inoltre dei casi in cui il datore di lavoro èsempre obbligato al pagamento dell’indennità  di mancato preavviso, ovvero: in caso di morte del lavoratore, in caso di dimissioni per giusta causa, in caso di dimissioni della lavoratrice madre, di dimissioni per matrimonio, di licenziamento illegittimo e di risoluzione del contratto per fallimento o liquidazione della società .