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Preavviso lavoro domestico

Anche la disciplina del lavoro domestico prevede che in caso di risoluzione del contratto per volontà  di una delle due parti, il contraente che recede deve fornire all’altro soggetto un periodo di preavviso di durata variabile a seconda del caso in cui si tratti di licenziamento o di dimissioni, delle ore di lavoro settimanali previste dal contratto e dell’anzianità  del lavoratore.

In particolare, in caso di licenziamento e di prestazioni che superano le 25 ore settimanali, la durata del preavviso èdi otto giorni di calendario in caso di anzianità  fino a cinque anni e di quindici giorni di calendario in caso di anzianità  oltre i cinque anni.


Se invece a recedere èil lavoratore, sempre il relazione ad un contratto che prevede lo svolgimento di oltre 25 ore settimanali, i suddetti termini sono ridotti della metà , ovvero quattro giorni in caso di anzianità  fino a cinque anni e otto giorni in caso di anzianità  oltre i cinque anni.

Per contratti di lavoro domestico che prevedono lo svolgimento della prestazione lavorativa per meno di 25 ore settimanali, la durata del preavviso èuguale sia in caso di dimissioni che di licenziamento ed èpari a 15 giorni di calendario in caso di anzianità  fino a cinque anni e a 30 giorni in caso di anzianità  oltre i cinque anni.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro deve darne comunicazione all’Inps tramite procedura telematica, mentre il lavoratore domestico convivente deve lasciare l’alloggio libero da persone e cose.