L’Inail, istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha precisato per mezzo di una circolare emessa lo scorso 23 ottobre 2013, in particolare la n. 52, una serie di precisazione inerenti la qualificazione di una serie di infortuni sul lavoro. In particolare la direttiva si èoccupata della qualificazione, come infortunio in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta.
L’Inail ha posto la propria attenzione in questa circolare sugli infortuni in itinere, ovvero quel tipo di infortuni che avvengono mentre il lavoratore si trova in missione e in trasferta, quindi ad esempio durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.
Altro caso puಠessere quello degli infortuni che avvengono durante il tragitto dall’albergo del luogo in cui la missione o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa.
Secondo quanto si apprende dalla circolare Inail n.52/2013 ènecessario riprendere il filo dell’intera disciplina mediante una approfondita analisi del concetto di indennizzabilità degli infortuni. Inizialmente venivano infatti riconosciuti come indennizzabili solo gli eventi dannosi riconducibili a un rischio specifico. Si tratta infatti di tutti quegli infortuni avvenuti proprio nello svolgimento della prestazione lavorativa dell’assicurato. Successivamente l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha cambiato orientamento, svoltando verso uno maggiomente favorevole, che praticamente consiste nell’ammissione della indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione pi๠ampia.
Grazie a questo cambiamento nell’interpretazione delle norme e grazie all’evoluzione quindi della giurisprudenza sono derivati diversi miglioramenti, quali ad esempio la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse.
E’ stato perಠriscontrato un solo limite inerente l’indennizzabilità di un infortunio, che si nasconde nell’ambito del cosiddetto rischio elettivo. Tale aspetto viene infatti considerato estraneo e non attinente all’attività lavorativa ed infatti in realtà èlegato esclusivamente a una scelta arbitraria del lavoratore. Esso infatti èlibero di creare e affrontare volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo cosଠin essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento. Tale libertà èdovuta semplicemente alle sue scelte e alle sue idee personali.
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