Le nuove norme introdotte al riguardo dalla riforma del mercato del lavoro, infatti, saranno operative a partire dal 18 luglio 2014 esclusivamente con riferimento alle vecchie partite Iva monocomittenti, cioègià attive al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma.
Per le nuove partite Iva, ossia quelle aperte da tale data, invece, la presunzione acquisterà efficacia un anno dopo, quindi il 18 luglio 2015.
Le norme sulla presunzione delle false partite Iva, ricordiamo, sono state formulate allo scopo di far emergere le collaborazioni, o addirittura i rapporti di lavoro dipendente, rese sotto forma di lavoro autonomo da un soggetto titolare di partita Iva mediante l’introduzione di una specifica presunzione legale, in virt๠delle quale il rapporto instaurato tra un’impresa e un titolare di partita Iva si presume essere di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, salvo prova contraria da parte del committente, quando sussistano almeno due dei seguenti presupposti: durata della collaborazione di almeno otto mesi per due anni consecutivi; fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni consecutivi; postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Quando scatta la presunzione, il rapporto si trasformerà in una co.co.pro. ma solamente in presenza di un progetto. Se manca il progetto scatta la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.