Il primo problema riguarda l’ipotesi in cui il soggetto che pagato il contributo forfetario di 500 euro tramite modello F24 non sia lo stesso che ha presentato la dichiarazione di emersione: ipotizziamo il caso di un badante assunto da un anziano ammalato (firmatario dell’istanza) che ha incaricato un figlio di pagare il contributo alle poste, il quale ha compilato il modello a nome proprio.
Questo errore, puramente formale, non ècausa di decadenza di validità dell’istanza: le relative pratiche saranno congelate fino a quando non saranno riabbinati i pagamenti alle istanze da parte dei funzionari dell’INPS su segnalazione del cittadino interessato.
Un secondo punto riguarda le eventuali richieste di rimborso del citato contributo: esse devono essere implacabilmente respinte, a meno che non sussistano casi eccezionali che giustifichino tale richiesta. La circolare non offre tuttavia alcun esempio di questi fantomatici casi “eccezionaliâ€.
La circolare prende poi in considerazione l’ipotesi che l’analisi e il responso sull’istanza avvengano dopo molti mesi. Immaginiamo che l’istanza venga alla fine accolta: a quel punto il contribuente dovrà versare tutti i contributi previdenziali maturati a partire dal primo luglio 2009.
Per evitare di pagare a quell’epoca tutto insieme, l’INPS invierà agli istanti dei bollettini di pagamento provvisori e precompilati, sulla base del minimo contributivo. Il versamento di questi bollettini sarà eventualmente seguito dai necessari conguagli a suo tempo, e in tutti i casi non significa in nessun caso che l’istanza sarà automaticamente accolta. In passato avevamo già trattato anche il caso di sanzioni per colf e badanti irregolari.