Le imprese che hanno pagato i trattamenti di integrazione salariale hanno poi soltanto 6 mesi per fare la richiesta di rimborso o conguaglio della cassa integrazione. Le istruzioni sono state fornite dal Ministero del Lavoro.Â
La circolare n. 25/2015 del 5 ottobre, èdedicata alle Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183. Le causali d’intervento, la durata del trattamento, il procedimenti amministrativo per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale sono i temi inseriti in questo documento.
Un utile riassunto delle condizioni che le aziende devono rispettare per la richiesta di rimborso èfornita di seguito. Per tutte le altre informazioni si consiglia di far riferimento al testo ufficiale della Circolare:
Per i trattamenti richiesti dal 24 settembre, giorno dell’entrata in vigore del Dlgs 148/2015 o in data anteriore ma non ancora conclusi al 24 settembre, èstato introdotto il termine di 6 mesi dalla fine del periodo di paga. Quindi, se ad esempio il periodo autorizzato di cassa integrazione scade il primo ottobre, l’azienda puಠchiedere il rimborso INPS o effettuare il conguaglio fino al 30 aprile (sei mesi dal 30 ottobre).
Se il provvedimento di concessione èsuccessivo al termine del trattamento di integrazione salariale autorizzato, i 6 mesi decorrono dalla concessione. Quindi, se ad esempio il trattamento èautorizzato dal primo dicembre 2015 al 30 novembre 2016, con decreto direttoriale emesso il primo gennaio 2017, allora i 6 mesi decorreranno dal gennaio 2017.
Il rispetto della tempistica èimportante anche e soprattutto per oliare il meccanismo di richiesta dei rimborsi ed evitare spiacevoli imprevisti finanziari alle imprese.