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Bonus co.co.pro.

La legge di conversione del decreto anticrisi (la n. 2/2009) ha previsto l’introduzione, come una tantum, di un bonus a favore di quei collaboratori a progetto che nel triennio 2009-2001 vedranno scadere il loro contratto lavorativo senza poter contare su un rinnovo.
Il bonus èpari al 10% del reddito conseguito l’anno precedente, ed èaccreditato al lavoratore (a carico del bilancio dello Stato) purchè siano rispettati numerosi requisiti.

Infatti, èrichiesto innanzitutto che l’attività  sia stata svolta a favore di un unico committente: si ipotizza, infatti, che chi puಠcontare su pi๠committenti sia meno bisognoso di tutela.
àˆ inoltre necessario che nell’anno precedente siano stati versati almeno tre mesi di contributi, e si sia avuto un periodo di inattività  pari ad almeno due mesi.


Ma non basta: il reddito conseguito deve essere stato incluso nell’intervallo fra 5.000 e 14.240 euro: sono perciಠesclusi sia coloro che sono stati collaboratori a progetto in forma irrisoria e quelli che hanno avuto una remunerazione tale da non essere considerati bisognosi.
Ci sono poi alcuni requisiti negativi: per avere il bonus non èammesso detenere la partita IVA; nè essere già  pensionato; nè, infine, essere iscritto ad altra forma previdenziale: il dipendente che, come secondo lavoro, faceva il co.co.pro. dunque non ha diritto al bonus.


L’ampio numero di condizioni necessarie per fruire del bonus lo renderà  conseguibile solo da poche centinaia di migliaia di persone. E un altro punto critico èdato dall’esiguità  del bonus stesso, pari al 10% di un reddito spesso già  di per sè molto basso.
Di contro, va riconosciuto che in tempi di crisi profonda, una boccata d’ossigeno èsempre meglio di niente.

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