Se sussistono cause di forza maggiore che rendono impossibile la regolarizzazione del rapporto di lavoro (per esempio, l’assistito ènel frattempo defunto), il rapporto di lavoro si considera valido ma già concluso: la data di sottoscrizione del contratto e la data della sua cessazione si considerano entrambe pari al giorno della morte o dell’altro evento di forza maggiore.
Uno stretto familiare, perà², puಠscegliere di subentrare nel rapporto: in tal caso puಠessere stipulato un secondo contratto, suscettibile di analoga regolarizzazione.
Non èinvece ammissibile, nelle more della procedura, che l’extracomunitario stipuli un nuovo contratto di lavoro con un terzo soggetto, nemmeno nelle ipotesi di forza maggiore: questo perchè si tratta, in quel momento, ancora di un immigrato clandestino in attesa di regolarizzazione, con conseguente nullità del contratto (e possibili rischi legali per il datore).
Altro caso: se, per qualunque motivo, colui che ha presentato l’istanza decide di rinunciarvi, la regolarizzazione non va a buon fine e l’extracomunitario èpassibile di espulsione. Il datore, perà², puಠsubire le sanzioni legate all’assunzione di un immigrato clandestino e (superfluo ribadirlo) non riavrà indietro i famosi 500 euro di contributo una tantum.
Infine: l’istanza era da destinarsi all’INPS o al ministero dell’Interno secondo la cittadinanza del domestico. Molte istanze, tuttavia, sono finite al destinatario sbagliato per puro errore di compilazione, e molte altre sono state inviate ad entrambi. Non si tratta di sbagli gravi, ma occorre che sia l’istante stesso a rimettere le cose a posto: gli uffici lo informeranno dell’accaduto, ed egli avrà tempo fino al 31 dicembre per rimettere le cose a posto.