E quando si parla di atti di mobbing, non si pensa certo alle belve della savana bensଠa quelle, spesso non meno aggressive, che sono presenti negli uffici dietro l’angolo.
In realtà , il termine “mobbing†èmolto generico e indefinito: in esso rientra l’insieme di tutti quegli atteggiamenti tenuti da capi e colleghi e diretti a generare sconforto, depressione o insofferenza ad altri lavoratori, con lo scopo (inconscio o addirittura voluto) di causarne le dimissioni o comunque uno stato di inferiorità psicologica; talvolta, il mobbing èconnesso alle molestie sessuali.
In realtà , forme di mobbing esistono probabilmente da che esiste l’uomo; ma èsolo da qualche decennio che il problema èmerso e si èscoperto diffusissimo. Secondo le statistiche, addirittura un lavoratore inglese su sei sarebbe afflitto da questo flagello.
Non esiste a tutt’oggi nel nostro Paese alcuna legge che definisca il concetto di mobbing e che preveda tutele a favore del lavoratore. Tuttavia, alcune sentenze della magistratura ritengono che nelle norme esistenti vi siano già dei diritti su cui il lavoratore puಠfare leva.
In particolare, si richiama l’art. 2087 del Codice Civile, che prevede l’obbligo generale per tutti i datori di lavoro di “adottare […] le misure che sono necessarie […] a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoroâ€.
àˆ da notare che, applicando estensivamente il dettato della legge, il datore èresponsabile non solo quando il mobbing provenga da lui, ma anche quando gli autori fossero altri dipendenti e il datore, pur conscio della situazione, non sia intervenuto.