Come dicevamo si tratta di una possibilità e non di un diritto, in quanto per poter essere esonerati oltre a dover presentare richiesta spontanea ènecessario anche che l’amministrazione presso cui si lavora dia il suo consenso, dal momento che la concessione dell’esonero èsottoposta alla anche alla sua discrezionalità .
L’esonero dal servizio, tuttavia, non puಠessere richiesto dai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche ma solo da parte di coloro che lavorano presso le amministrazioni dello Stato, le agenzie fiscali, le università , gli istituti e gli enti di ricerca e gli enti pubblici non economici (Inps, Inpdap e Inail). Al contrario, invece, tale beneficio non èconcesso al personale della scuola e degli enti locali.
[NOVITà€ COLLEGATO LAVORO SU CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI]
La domanda deve essere presentata entro il primo marzo di ogni anno, anche nel caso in cui i requisiti necessari (35 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica) dovessero essere raggiunti nel corso dell’anno di riferimento.
Durante il periodo di esonero il lavoratore percepisce una retribuzione pari al 50% di quella che avrebbe percepito se avesse normalmente svolto la sua attività lavorativa. Tale percentuale viene elevata al 70% nel caso in cui il dipendente svolge attività di volontariato. L’amministrazione, inoltre, continua a versare i contributi nei suoi confronti cosଠcome avrebbe fatto se il lavoratore non avesse chiesto l’esonero.
Durante tale periodo, inoltre, il dipendente non puಠsvolgere altra attività di lavoro dipendente ma puಠsvolgere lavoro autonomo, purchètale rapporto lavorativo non intercorra con l’amministrazione che ha concesso l’esonero dal servizio.