Tale somma di denaro deve essere materialmente corrisposta al momento della risoluzione del rapporto lavorativo o in alternativa entro il termine previsto dal contratto nazionale di riferimento.
Nel caso in cui si desideri sapere entro quando il proprio datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento della somma spettante, dunque, si dovrà far riferimento al contratto collettivo nazionale di riferimento. A riguardo, ad esempio, il CCNL del settore del commercio prevede che il datore di lavoro debba provvedere al pagamento del TFR entro 45 giorni, mentre quello del settore terziario prevede che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di pagamento oltre il termine previsto, il datore di lavoro èobbligato a corrispondere al lavoratore, oltre alla somma spettante a titolo di TFR, anche gli interessi maturati fino a quel momento.
In caso di ritardo nel pagamento e qualora il lavoratore dipendente intenda riscuotere la somma spettante al pi๠presto, èpossibile sollecitare il pagamento inviando al datore di lavoro una lettera di sollecito del pagamento del TFR.