Sia l’entità che la data di pagamento della tredicesima viene stabilita dallo stesso contratto collettivo di riferimento, tuttavia in genere essa èpari ad una mensilità e viene corrisposta al lavoratore i primi giorni di luglio.
► MATURAZIONE TREDICESIMA MENSILITà€
Il periodo di maturazione della quattordicesima èdal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno (mentre il periodo di maturazione della tredicesima èdal 1° gennaio al 31 dicembre). Il diritto alla quattordicesima mensilità matura anche in caso di assenze giustificate e retribuite, come ad esempio ferie o malattia, mentre in caso di assenze non retribuite, come ad esempio in caso di malattia oltre il periodo di comporto o di permessi per malattia del bambino, la maturazione della tredicesima non avviene, per cui occorre detrarre l’importo corrispondente a tali giorni.
► CALCOLO TREDICESIMA MENSILITà€
In caso di assenza per astensione obbligatoria per maternità o per infortunio sul lavoro il diritto alla quattordicesima mensilità matura ma èa carico dell’ente previdenziale. Ai fini del calcolo della somma spettante al lavoratore, inoltre, assume rilevanza anche l’obbligo o meno del datore di lavoro di integrare quanto anticipato dall’Inps o dall’Inail in caso di maternità , malattia o infortunio. Nel primo caso, infatti, il datore di lavoro èobbligato ad erogare la quattordicesima senza ridurla, mentre in caso contrario deve detrarre quanto anticipato dagli istituti.
Analogamente a quanto avviene per la tredicesima, la quattordicesima spetta anche ai lavoratori part-time, in rapporto all’orario svolto, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in rapporto al numero di mesi in cui èstata maturata tale retribuzione aggiuntiva.