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Rapporto di lavoro diverso da quello pattuito nel contratto

Corte-di-cassazione

Qualora il rapporto di lavoro assuma in concreto una natura diversa da quella pattuita dalle parti, il giudice puಠrilevare l’esistenza di una fattispecie diversa rispetto a quella indicata nel contratto sulla base di circostanze di fatto e sulla base della comune esperienza.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12572 del 22 Maggio 2013, con la quale èstato rigettato il ricorso presantato da una casa di cura avverso il provvedimento di condanna emesso dal giudice di merito, che dopo aver inquadrato il rapporto di lavoro esistente tra medico e struttura sanitaria come subordinato, ha previsto a carico dell’ente l’obbligo di versare a favore del lavoratore somme consistenti a titolo di differenza retributiva.


Al riguardo, in particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che per poter essere inquadrate come autonome le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali devono essere organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico, consistente in concreto in ordini e direttive e nell’esercizio del potere disciplinare.

A fronte di cià², dunque, la struttura ospedaliera èstata condannata, avendo la Corte ravvisato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra medico e ente, contratriamente a quanto previsto dal contratto che legava il medico al suo datore di lavoro.

In altre parole, dunque, ai fini della definizione della natura di un rapporto di lavoro non rileva la tipologia di contratto siglata tra le parti ma la reale fattispecie posta in essere in concreto.