Nuova sentenza della Corte di Cassazione che questa volta si èoccupata di buste paga e di dichiarazioni fraudolente. I giudici della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione hanno infatti emesso la sentenza numero 36900 lo scorso 9 settembre che nel dettaglio si èoccupata delle false buste paga, ritenendo che una dichiarazione falsa integra il reato di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici.
Secondo gli Ermellini infatti l’indicazione sulla busta paga di una retribuzione maggiore rispetto a quella consegnata al dipendente implica il reato di dichiarazione fraudolenta a carico del datore di lavoro attraverso altri artifici; la sentenza si èbasata sull’articolo di legge numero 3 contenuto nel decreto legislativo numero 74 dell’anno 2000. Secondo questa norma infatti la sussistenza èlegata al superamento di un certo limite di imposta evasa; non conta infatti il reato di dichiarazione fraudolenta con annotazione di falsi documenti stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000.
La Cassazione ha quindi cambiato la decisione presa in secondo grado da parte della Corte di Appello; essa aveva infatti condannato l’imputato ad una pena di quattro mesi di reclusione a cui era stato concesso il benefà¬cio della sospensione condizionale della pena. Il soggetto ricopriva infatti la carica amministratore unico di una società e aveva architettato l’intero sistema per evadere le imposte sui redditi; il metodo prevedeva infatti l’indicazione di una serie di elementi passivi fittizi inerenti l’anno di imposta 2003.
La manovra effettuata dall’amministratore unico aveva consentito di evadere un imponibile pari a 4.322 euro che corrispondevano quindi a livello di imposte e tasse evase alla somma di 1.469 euro. Il fatto era stato accertato da parte del fisco italiano in data 17 novembre 2004 durante una serie di controlli sui conti della società .
Secondo la Corte di Appello la maggiorazione degli importi sulle busta paga integrava il reato di dichiarazione fraudolenta con annotazione di falsi documenti, come stabilito dall’art. 2 d. lgs. nr. 74/2000; la Cassazione invece ha ritenuto che l’intero sistema non era ascrivibile al suddetto articolo 2, bensଠall’articolo 3 dello stesso decreto legislativo, visto che le operazioni a giustificazione delle buste paga erano parzialmente esistenti.