La regolarizzazione puಠessere effettuata ad opera di datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo e che alla data del 9 agosto 2012, occupano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto dalla data del 31 dicembre 2011 o da altra data precedente a questa.
La dichiarazione di emersione non puಠessere effettuata per i lavoratori domestici, inoltre non puಠessere effettuata nel caso il cui il datore di lavoro sia stato condannato negli ultimi cinque anni per reati riguardanti l’occupazione illegale di stranieri o lo sfruttamento dei lavoratori, cosଠcome pure non puಠessere effettuata da parte di datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure finalizzate alla regolarizzazione di lavoratori stranieri o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza perಠconcludere la pratica in quanto non hanno successivamente provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o all’assunzione del lavoratore straniero.
Ancora, non èpossibile procedere alla regolarizzazone dei lavoratori stranieri mediante domanda di emersione nel caso in cui questi siano stati espulsi per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, di prevenzione del terrorismo oppure nel caso in cui il lavoratore sia stato condannato per uno dei reati per i quali èprevisto l’arresto obbligatorio in fragranza.
A fronte della richiesta di regolarizzazione del lavoratore straniero, il datore di lavoro dovrà pagare, oltre al contributo forfettario di 1.000 euro, anche le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi e la somma necessaria per la regolarizzare della posizione retributiva, contributiva e fiscale del lavoratore per un periodo non inferiore ai sei mesi.