Tale prestazione viene erogata a favore del coniuge e dei figli (legittimi, naturali e adottativi) oppure, in mancanza di questi, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle del lavoratore deceduto.
Per quanto riguarda il coniuge, per il riconoscimento del diritto a percepire la rendita non èprevisto alcun requisito, stessa cosa anche per i figli che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età . La rendita spetta invece fino ai 21 anni solo se i figli sono a carico e solo se frequentano la scuola media superiore e non hanno un lavoro retribuito, mentre spetta fino a 26 anni se i figli sono a carico, frequentano un corso di laurea e non hanno un lavoro retribuito. Oltre i 26 anni la rendita èriconosciuta solo ai figli totalmente inabili. I genitori, i fratelli e le sorelle, invece, hanno diritto alla rendita solo se a carico e conviventi.
In merito alla durata della prestazione, invece, il coniuge ne ha diritto fino alla morte o a nuovo matrimonio, i figli fino al 18° anno di età (fino a 21 anni o a 26 anni nei casi sopra indicati) oppure fino alla morte qualora siano totalmente inabili, i genitori fino alla morte, mentre i fratelli e le sorelle come per i figli.
Infine, per quanto riguarda l’ammontare della rendita, questa ècommisurata alla retribuzione percepita dal lavoratore ed èpari al 50% per il coniuge e al 20% per ciascun figlio. In mancanza di questi èpari al 20% per i genitori e al 20% per i fratelli e le sorelle. La somma delle rendite non puಠsuperare il 100% della retribuzione percepita dal lavoratore deceduto.