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Reperibilità  del lavoratore dipendente

La reperibilità  èun istituto in virt๠del quale il lavoratore dipendente risulta a disposizione del suo datore di lavoro oltre il normale orario di lavoro allo scopo di garantire la continuità  dei servizi, della produzione o la sicurezza degli impianti.

In altre parole, durante il periodo di reperibilità  il lavoratore deve poter essere immediatamente rintracciato dal suo datore di lavoro e deve poter giungere sul posto di lavoro entro breve per compiere la sua prestazione lavorativa in virt๠di esigenze improvvise e non prevedibili.


L’istituto della reperibilità  non èdisciplinato dalla legge ma dalla contrattazione collettiva, ne deriva quindi che il datore di lavoro non puಠesigere la reperibilità  da un suo dipendente qualora questa possibilità  non sia contemplata dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Tra i ccnl che prevedono la possibilità  di richiedere la reperibilità  citiamo il contratto dei metalmeccanici e quello delle istituzioni socio assistenziali.

Gli stessi ccnl stabiliscono anche le modalità  di applicazione di tale istituto, la retribuzione spettante per le ore di lavoro effettuate durante il periodo di reperibilità  e la possibilità  o meno di rifiuto da parte del lavoratore.

In ogni caso, il datore di lavoro nel richiamare il dipendente in servizio e nel gestire il suo orario di lavoro deve tener conto dei limiti previsti dalla legge, in base alla quale il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore; il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo; il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.