Il decreto occupazione del Governo Letta ha istituito una serie di vantaggi per le imprese per favorire l’assunzione dei giovani under 30. Le misure a favore dell’occupazione giovanile sono molteplici, ma per poter fruire di certi bonus sono necessari una serie di requisiti da rispettare da parte dei datori di lavoro.
La circolare Inps assunzione giovani under 30 pubblicata nella giornata di ieri ha chiarito una serie di aspetti legati alla fruizione del bonus relativi sia ai soggetti under 30, che ne saranno destinatari, e sia ai datori di lavoro che dovranno applicarli e sfruttarli per pagare una parte dello stipendio dei neo-assunti.
L’incentivo sarà infatti pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed èinoltre stabilito da parte del decreto che il valore mensile dell’incentivo non potrà in nessun caso superare l’importo di 650 euro per lavoratore.
Inoltre ci sono delle differenze che vengono stabilite dal testo a seconda del tipo di assunzione che verrà fatta. Secondo quanto si legge in caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo avrà una durata di 18 mesi. Nel caso in cui il lavoratore venga assunto e si applichi una trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l’incentivo avrà una durata di 12 mesi.
Vengono inoltre stabiliti una serie di requisiti che saranno obbligatori per il datore di lavoro che vuole fruire del bonus assunzione. Per poter procedere si dovrà infatti verificare la presenza di una serie di condizioni che vengono stabilite nel decreto occupazione.
Uno di questi èla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 che dovrà accertare:
- adempimento degli obblighi contributivi
- osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro
- rispetto dei contratti collettivi nazionali e dei vari accordi che sono stati stipulati ai livelli pi๠bassi, ovvero quelli regionali, territoriali o aziendali che sono stati firmati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dai lavoratori stessi per mezzo delle organizzazione sindacali pi๠rappresentative
- applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
- mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione
- condizioni generali di compatibilità