Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ciascun tutor puಠseguire fino ad un massimo di 5 apprendisti. Per poter svolgere questa funzione ènecessario che il soggetto designato dall’impresa sia inquadrato ad un livello pari o superiore a quello che l’apprendista raggiungerà al termine del periodo di apprendistato.
E’ inoltre necessario che nell’ambito delle sue mansioni svolga attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista e che abbia almeno tre anni di esperienza lavorativa.
Riguardo alle categorie di persone che possono svolgere la funzione di tutor aziendale, il D.M del 28 febbraio 2000 stabilisce che tale funzione puಠessere svolta: da un lavoratore qualificato designato dall’impresa; dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti. Al contrario, invece, il ruolo di tutor aziendale èincompatibile con il ruolo di associato in partecipazione delle imprese agricole o artigiane, in virt๠del fatto che il Ministero del lavoro non ha considerato l’associato assimilabile al socio o al coadiuvante, fermo restando la possibilità che tale ipotesi sia contemplata dalle regolamentazioni regionali o contrattuali.
La normativa, infine, prevede che il tutor aziendale nel corso del periodo di svolgimento della sua attività di supporto dell’apprendista debba operare in costante rapporto con il tutor formativo dell’ente che eroga la formazione esterna.