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Requisiti e durata mini-ASpI

A partire dal 1° gennaio 2013 la mini-ASpI sostituisce l’indennità  di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti. Alla pari di quest’ultima, la mini-ASpI consiste in un’indennità  che viene erogata nei confronti di coloro che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà  ma che al contempo non sono in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’ASpI ordinaria.

Pi๠nel dettaglio, per poter ottenere tale indennità  ènecessario, oltre ad aver perso involontariamente il lavoro, poter far valere lo status di disoccupato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonchèaver versato almeno 13 settimane di contribuzione da attività  lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.


L’indennità  viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà  delle settimane di contribuzione vantante dal lavoratore nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, previa detrazione dei periodi di indennità  eventualmente fruiti nel periodo.

Al riguardo l’Inps ha precisato che sia al fine del riconoscimento del diritto ad ottenere la prestazione che al fine della determinazione della sua durata sono utili tutte le settimane di contribuzione, purchè per esse risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Tale disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.

Per quanto riguarda la misura della prestazione, la decorrenza della prestazione, la modalità  e tempi di presentazione della domanda, si applicano le disposizioni previste per l’ASpI ordinaria.