Pi๠nel dettaglio, per poter ottenere tale indennità ènecessario, oltre ad aver perso involontariamente il lavoro, poter far valere lo status di disoccupato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonchèaver versato almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione vantante dal lavoratore nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, previa detrazione dei periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
Al riguardo l’Inps ha precisato che sia al fine del riconoscimento del diritto ad ottenere la prestazione che al fine della determinazione della sua durata sono utili tutte le settimane di contribuzione, purchè per esse risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Tale disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
Per quanto riguarda la misura della prestazione, la decorrenza della prestazione, la modalità e tempi di presentazione della domanda, si applicano le disposizioni previste per l’ASpI ordinaria.