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Responsabilità  del direttore in caso di infortunio del lavoratore

La Corte di Cassazione con la sentenza n.4106 del 2011 ha affermato che il direttore di stabilimento èresponsabile per l’omissione relativa alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza alla luce del fatto che, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 626/94, riveste la qualifica di datore di lavoro.

La Suprema Corte, dunque, nel caso in esame ha respinto la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, che aveva attribuito la responsabilità  all’imprenditore alla luce dell’assenza di una delega che trasferisse la responsabilità  al direttore di stabilimento.


A sostegno della decisione della Corte di Cassazione èstato posta la previsione contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo 626/94, secondo cui il datore di lavoro è”il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, abbia la responsabilità  della stessa o dell’unità  produttiva quale titolare dei poteri decisionali d’impresa“.

Nella sua sentenza, dunque, la Corte ha preferito far prevalere il criterio sostanziale, alla luce del fatto che nell’azienda in questione, come spesso accade nelle aziende di grandi dimensioni, èfrequente che l’effettivo datore di lavoro non coincida con colui che èin grado di esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda, di conseguenza èa quest’ultimo che devono essere attribuite le responsabilità  relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.