Per quanto riguarda la prima, in particolare, ènecessario che il reato sia stato commesso nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio, mentre al contrario non vi sarà alcuna responsabilità dell’azienda nel caso in cui il dipendente o l’amministratore abbiano agito nell’interesse proprio o di terzi.
Per quanto riguarda invece la condizione soggettiva, l’azienda èconsiderata responsabile nel caso in cui l’illecito ècommesso da soggetti che, nell’ambito dell’azienda stessa, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di gestione o di controllo; da persone addette alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra citati.
In caso di responsabilità dell’azienda, la normativa vigente prevede diversi tipi di sanzioni. Si parte infatti delle sanzioni pecuniarie consistenti in una multa per poi arrivare a sanzioni pi๠gravi, come la confisca di beni per un valore pari al risarcimento del danno provocato o alle cosiddette sanzioni interdittive, consistenti ad esempio nell’interdizione dall’esercizio dell’attività , nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell’esclusione da agevolazioni, contributi o sussidi con possibilità di revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
La normativa prevede perಠla possibilità per le aziende di risultare immuni da tale responsabilità . Gli articoli 6 e 7 del decreto 231/2001 prevedono infatti l’esenzione da responsabilità se vengono adottate una serie di misure organizzative, di vigilanza e controllo idonee a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti del cui operato si èresponsabili.