A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011, con la quale èstata ancora una volta ribadito il ruolo attribuito al datore di lavoro dal Codice Civile, ovvero quello di garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro.
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Ne consegue che il datore di lavoro ha il dovere di controllare che vengano rispettati i presidi antinfortunistici al fine di consentire al proprio dipendente di lavorare in condizioni di sicurezza, accertandosi inoltre del mantenimento di tali condizioni durante tutto il periodo di prestazione dell’attività lavorativa. In caso di infortunio, dunque, la sua responsabilità deriva dalla norma contenuta nell’articolo 40 del codice penale, secondo cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo“.
La Corte di Cassazione ha perಠprecisato che la responsabilità del datore di lavoro non esclude la concorrente responsabilità dell’Rspp, che risulta quindi responsabile ogni qualvolta l’infortunio sia stato causato da una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, sulla base della presunzione che a seguito di tale segnalazione il datore di lavoro sarebbe intervenuto andando ad eliminare il potenziale pericolo.
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Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi, risulta responsabile di un eventuale infortunio pur essendo privo di poteri decisionali e di spesa, per cui risulta impossibilitato a rimuovere direttamente le eventuali situazioni di rischio. La sua responsabilità , dunque, prescinde da una delega di funzioni conferita dal datore di lavoro.