Tramite le clausole flessibili, in particolare, il datore di lavoro puಠcambiare la collocazione temporale dell’attività lavorativa, ad esempio spostando le ore dalla mattina al pomeriggio, mentre le clausole elastiche consentono al datore di lavoro di aumentare le ore complessive da effettuare applicando la maggiorazione prevista dal contratto collettivo nazionale e considerandole come ore di straordinario.
La riforma del lavoro, tuttavia, ha introdotto al contempo un diritto di ripensamento del lavoratore, ossia la possibilità da parte di quest’ultimo di recedere dalle clausole elastiche o flessibili stipulate, rimandando ai contratti collettivi il compito di stabilire le condizioni e le modalità tramite cui il lavoratore puಠchiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche.
A prescindere da quanto previsto al riguardo dalla contrattazione collettiva, la riforma del lavoro prevede la possibilità di recedere dal patto di flessibilità a favore di determinate categorie di lavoratori come diritto precostituito dalla legge. Tale possibilità , in particolare, ècontemplata a favore dei lavoratori studenti e dei lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale perchè affetti da patologie oncologiche, per assistenza a persona affetta da patologia oncologica, per la presenza di un figlio convivente di età non superiore ai 13 anni o di un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.104/92.